Obbligo di PEC per gli amministratori di società: primi chiarimenti ministeriali

Principali indicazioni operative fornite dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) in merito all’obbligo degli amministratori di società di dotarsi di una PEC e di comunicarla al registro delle imprese.

A seguito della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, è stato introdotto l’obbligo per gli amministratori di imprese costituite in forma societaria di iscrivere il proprio domicilio digitale (indirizzo PEC) nel Registro delle Imprese.

Di seguito, si riportano le principali indicazioni operative fornite dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) con la circolare del 12 marzo 2025.

SOGGETTI OBBLIGATI

L’obbligo riguarda tutti gli amministratori di imprese costituite in forma societaria, comprese sia le società di persone che quelle di capitali.

Sono esclusi dall’obbligo gli amministratori di:

  • Società semplici (salvo quelle che esercitano attività agricola);
  • Società di mutuo soccorso;
  • Consorzi e società consortili;

Rientrano nell’obbligo anche le reti di impresa con soggettività giuridica (sono quindi escluse le reti di impresa senza personalità giuridica cosiddette “reti oggetto”).

DECORRENZA DELL’OBBLIGO

L’obbligo è entrato in vigore il 1° gennaio 2025 e si applica a:

  • Imprese di nuova costituzione (dal 1° gennaio 2025 in poi);
  • Imprese già costituite prima del 1° gennaio 2025, per le quali il termine di adeguamento è fissato al 30 giugno 2025.

MODALITA’ DI COMUNICAZIONE DELLA PEC

Gli amministratori devono dotarsi di un indirizzo PEC personale e comunicarlo al Registro delle Imprese tramite la competente Camera di Commercio.

Non è consentito l’utilizzo della stessa PEC dell’impresa per l’amministratore: ciascun amministratore deve disporre di un indirizzo PEC distinto da quello della società.

Le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2025 che hanno comunicato come indirizzo PEC degli amministratori, lo stesso indirizzo PEC in dotazione alla società, avranno tempo fino al 30 giugno 2025 per comunicare il nuovo indirizzo personale di posta elettronica certificata.

Nel caso in cui un soggetto sia amministratore di più imprese, potrà utilizzare il medesimo indirizzo PEC per ciascuna di esse o, a sua scelta, dotarsi di indirizzi differenti.

AGGIORNAMENTO E VARIAZIONE DELLA PEC

L’obbligo di comunicazione della PEC si applica anche in caso di:

  • Nomina di nuovi amministratori;
  • Rinnovo di amministratori già in carica;
  • Nomina di liquidatori.

SANZIONI PER MANCATO INADEMPIMENTO

La mancata comunicazione della PEC dell’amministratore comporta la sospensione dell’iter istruttorio della domanda di iscrizione o della nomina dell’amministratore stesso.

Inoltre, in caso di inadempienza, si applica la sanzione prevista dall’art. 2630 del Codice Civile, con un’ammenda da 103 euro a 1.032 euro. Qualora la comunicazione avvenga entro 30 giorni dal termine previsto, la sanzione è ridotta a un terzo dell’importo.

ESENZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA

La comunicazione e le eventuali variazioni della PEC degli amministratori sono esentate dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria, salvo i casi in cui la comunicazione avvenga contestualmente ad altre domande di iscrizione o deposito di atti.

Ne la norma, ne la circolare del MIMIT hanno chiarito l’utilità di questo nuovo adempimento a carico delle società.

Per maggiore approfondimento si allega la circolare del MIMIT.

Per maggiori informazioni contattare Giampaolo Santinelli
Tel. 071 29048227 | mobile  3346634815 | email g.santinelli@confindustria.an.it

Se hai bisogno di contattare i nostri uffici puoi accedere, dal pulsante 

 a tutti i nostri contatti che possono essere ordinati e filtrati per Cognome, Nome, reparto ecc.

ULTIME NEWS

POWER BI TRAINING

Corso di formazione finanziato erogato dal DIGITAL INNOVATION HUB MARCHE Il corso si svolgerà nei giorni 13, 15, 20, 22, 27 e 29 Maggio dalle ore 15:00 alle ore 18:00.

Leggi Tutto »