Accesso alla NASpI in caso di dimissioni

INPS: Accesso alla NASpI in caso di dimissioni da parte del lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità obbligatorio e/o alternativo. Circolare n. 32 del 20 marzo 2023

L’INPS, con circolare n. 32 del 20 marzo 2023, fornisce istruzioni amministrative in materia di accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI a seguito di dimissioni volontarie del lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità obbligatorio (articolo 27-bis del D.lgs n. 151 del 2001) o alternativo (articolo 28 del D.lgs n. 151 del 2001), nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.

In particolare, l’Istituto precisa che ha diritto alla NASpI anche il lavoratore padre che ha fruito del congedo obbligatorio e alternativo e che si dimette durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento e fino al compimento di un anno di età del bambino.

Si ricorda che il divieto di licenziamento del padre lavoratore in caso di fruizione del congedo obbligatorio e alternativo vige per la durata del congedo stesso e fino al compimento di un anno di età del bambino (articolo 54, comma 7, D.lgs n. 151 del 2001).

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